AFFITTI BREVI: LE NOVITA’ DALL’1 GENNAIO 2025

Data:
8 Gennaio 2025

AFFITTI BREVI: LE NOVITA’ DALL’1 GENNAIO 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati ad affitti brevi dovranno essere in possesso del CIN

Esposizione CIN (comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 )

Il Ministero del Turismo ha chiarito, le modalità di esposizione del CIN, obbligatorio per chi offre locazioni brevi o per finalità turistiche, sia per unità abitative che strutture ricettive. Il CIN deve essere esposto all’esterno dell’immobile, rispettando eventuali vincoli paesaggistici, urbanistici o regolamenti condominiali, e deve essere chiaramente visibile.

In caso di regolamenti condominiali che limitano l’affissione di cartelli, sono ammesse modalità alternative per garantire la visibilità del CIN al pubblico.

Inoltre, il CIN deve essere indicato in tutti gli annunci pubblicitari, sia cartacei che digitali, incluse le piattaforme online come Airbnb e Booking e gli intermediari che si occupano di locazioni brevi. L’adeguamento a queste nuove regole è essenziale per evitare sanzioni e garantire trasparenza.

La normativa introduce specifiche sanzioni per chi non rispetta gli obblighi relativi al Codice Identificativo Nazionale, che riguardano l’attivazione, la corretta esposizione e gli adeguamenti di sicurezza. Di seguito le sanzioni previste dalla normativa, che saranno operativi per tutti i soggetti interessati a partire dal 1° gennaio 2025:

  • Mancata attivazione del CIN: i proprietari di immobili e titolari di strutture ricettive che non richiedono il CIN saranno soggetti a sanzioni comprese tra 800 e 8.000 euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile o struttura.
  • Mancata esposizione del CIN: chi non espone fisicamente il CIN all’esterno dell’immobile o struttura, o non lo riporta negli annunci pubblicitari, potrà incorrere in una multa che varia tra 500 e 5.000 europer ogni violazione riscontrata, oltre all’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.
  • Inadempienza alle norme di sicurezza: Se l’immobile non è dotato dei requisiti di sicurezza necessari (rilevatori di gas, monossido di carbonio e estintori), non solo non verrà assegnato il CIN, ma il proprietario potrà ricevere una sanzione tra 600 e 6.000 euro.

Affitti brevi: divieto del self check-in per gli ospiti delle strutture

Il Ministero dell’Interno, con Circ. 18 novembre 2024, ha disposto  che, per i gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipo, anche per soggiorni brevi, l’obbligo di identificazione personale degli ospiti deve avvenire mediante verifica “de visu”. Sono vietati pertanto i self check-in da parte dei clienti pertanto  il divieto di utilizzare pulsantiere o sistemi da remoto, le cosiddette key box, per l’accoglienza degli ospiti in strutture ricettive e locazioni brevi,  ovvero quello che si definisce il self check in.

Il provvedimento fa riferimento in particolare all’obbligo previsto dall’art. 109 del TULPS di identificare l’ospite di persona al momento dell’arrivo, controllando che i documenti presentati corrispondano alla reale identità, e di comunicare i dati alla Questura secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero dell’interno del 7 gennaio 2023

Dunque, per tutte le strutture ricettive, dal piccolo B&B, all’appartamento ad esempio affittato su Airbnb, il controllo dei documenti è obbligatorio e non è derogabile.

La responsabilità del controllo ricade sul gestore della struttura o sui soggetti legittimati a ricevere gli ospiti, questo significa che chi affitta il proprio appartamento attraverso le piattaforme online dovrà organizzarsi per garantire la presenza fisica di qualcuno al momento dell’arrivo degli ospiti, o delegare il compito a società di gestione.

 

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Ultimo aggiornamento

9 Gennaio 2025, 08:15